STATUTO DEL CERTIL
TITOLO 1
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA, LINGUA UTILIZZATA
Articolo 1
Si è costituita una associazione
internazionale a scopo scientifico denominata CONFEDERAZIONE EUROPEA DELLE RADIO E
TELEVISIONI INDIPENDENTI E LOCALI, in sigla CERTIL.
Lattività dellassociazione è disciplinata dalla legge del 25 ottobre 1919 modificata dalle leggi
del 06 dicembre 1954 e del 30 giugno 2000.
Articolo 2
Lassociazione ha la propria sede
legale in Avenue Marnix, 30, Bruxelles, Belgio.
Tale sede può essere trasferita con una decisione del Consiglio di Amministrazione in
qualsivoglia altro luogo del Regno del Belgio. La decisione di trasferire la sede sarà
pubblicata negli Annessi al Moniteur Belge.
Lassociazione potrà anche stabilire, ovunque in Belgio o allestero, più sedi
dattività o uffici amministrativi a
seguito di decisione del Consiglio dAmministrazione.
Articolo 3
LAssociazione rappresenta associazioni
nazionali, regionali e transfrontaliere cui
aderiscono radio e televisioni indipendenti e
locali in Europa.
Lassociazione che è priva di scopo di lucro ha per
scopo di studiare e risolvere i problemi relativi ai seguenti obiettivi:
Articolo 4
Lassociazione è costituita per una durata illimitata. Essa può essere disciolta in qualsiasi momento, conformemente alla legge e al presente statuto.
Articolo 5
La lingua utilizzata nelle riunioni di lavoro, nelle assemblee generali e nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione sarà il francese.
TITOLO II
MEMBRI: DEFINIZIONE, AMMISSIONI E DIMISSIONI
Articolo 6
I membri sono persone giuridiche legalmente costituite secondo le leggi e gli usi dei propri paesi dorigine.
I membri sono dei soggetti che raggruppano operatori di radio e/o televisioni che
aderiscono al presente statuto e realizzano con le loro azioni gli obiettivi che sono
definiti nellart.3.
Ogni membro è rappresentato dal suo rappresentante legale, o da qualsiasi altra
persona debitamente delegata come titolata a
rappresentare il membro in tutti gli atti della
vita nellassociazione.
Ogni membro nomina ugualmente un rappresentante supplente che esercita gli stessi
poteri in caso di assenza o impedimento del titolare.
Tutti i soggetti candidati allammissione come nuovo membro devono
preliminarmente indirizzare una domanda al presidente, accompagnata da una nota di
presentazione e dalla lista dei media che raggruppa (conformemente alla scheda di
presentazione contenuta nel regolamento organizzativo interno).
La domanda dammissione come membro è istruita dal Consiglio di Amministrazione che
può emettere un avviso e trasmetterlo ai membri almeno un mese prima di chiedergli di
pronunciarsi.
La decisione di ammissione di un nuovo membro è deliberata nel corso di un
Assemblea Generale nella quale sono rappresentati il 100% dei membri.
L'ammissione di ogni nuovo membro richiede il consenso di tutti i membri. Tale consenso
viene conseguito quando tutti i membri votano
a favore.
L'associazione non è tenuta a motivare il rifiuto allammissione notificata ai
candidati.
I membri non sono tenuti, dal momento della loro iscrizione, che al pagamento della quota
associativa.
Articolo 7
Ogni membro dellassociazione è libero di dimettersi
inviando per scritto le proprie dimissioni al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi
prima della chiusura dellesercizio sociale.
L'Assemblea Generale può escludere un membro unicamente in caso di:
- cessazione dellattività
nel settore radio-televisivo
- esercizio di attività contraria agli interessi dellassociazione
- ritardo di più
di un anno nei pagamenti delle quote.
Lesclusione può essere effettiva solo
dopo che
linteressato sia stato informato per scritto in termini congrui e
preliminari alla decisione della sua esclusione, che sia ascoltato dall'Assemblea Generale
su tale questione e questa deve, per pronunciare un'esclusione, riunire un quorum di
presenze del 100% e raccogliere l'unanimità dei voti presenti o rappresentati, tranne
quello del membro in causa.
Articolo 8
I membri dimissionari o esclusi non hanno alcun diritto sui
fondi sociali dellassociazione.
Essi non possono pretendere alcun rimborso sulle quote associative versate o dei versamenti che sono stati
effettuati da loro o per loro.
TITRE III
ASSEMBLEA GENERALE
Articolo 9
L'Assemblea Generale si riunirà ogni volta che sarà necessario, ed almeno una volta lanno,su
decisione del Presidente o del Consiglio di Amministrazione.
LAssemblea Generale dovrà ugualmente essere convocata dal Consiglio di
Amministrazione quando almeno la metà dei membri ne faccia richiesta. Allo stesso modo, tutte le proposte firmate almeno
dalla metà dei membri devono essere inserite
nellordine del giorno.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può convocare una Assemblea Generale
Straordinaria con le stessa modalità della Assemblea Generale ordinaria.
Articolo 10
La convocazione dellAssemblea generale menziona la data, lora, il luogo e lordine del giorno della seduta: essa è inviata ai rappresentanti effettivi e supplenti con lettera raccomandata inviata almeno 15 giorni prima della riunione. Lutilizzazione del fax e della posta elettronica con conferma sarà considerata valida.
Articolo 11
I membri possono per iscritto, telegramma, posta elettronica o fax, delegare un altro membro dellassociazione per farsi rappresentare ad una riunione dellAssemblea Generale. Ciascun membro non può rappresentarne più di uno.
Articolo 12
Salvo disposizioni contrarie esplicitamente previste nel
presente statuto, lAssemblea generale ha il solo
potere:
- di modificare lo statuto
- di nominare e revocare gli
amministratori
- di ammettere dei nuovi
membri o escluderli
- di approvare i bilanci
consuntivi e preventivi
- di adottare il regolamento
organizzativo interno (R.O.I.)
- di sciogliere lassociazione
Tutte le competenze che non sono delegate allAssemblea generale sono conferite al
Consiglio di Amministrazione.
Le modificazioni dovranno essere sottoposte al Ministro della Giustizia e pubblicate negli
Annessi al Moniteur Belge.
Articolo 13
L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in sua
assenza , da un membro del Consiglio di Amministrazione. I partecipanti allassemblea
generale rappresentano validamente i membri in seno allassociazione delegati
conformemente all'articolo 6. Le deleghe che non sono state preventivamente comunicate allAssemblea
Generale devono essere prodotte nella riunione e allegate al foglio delle presenze.
Sarà redatto un foglio delle presenze, firmato da ogni partecipante. Un foglio delle
deleghe è firmato da ogni beneficiario conformemente
allarticolo 11 e le deleghe vengono a questo allegate.
Ogni membro dispone di una sola voce deliberativa per ogni votazione.
Tutte le votazioni avranno luogo per alzata di mano.
L'Assemblea Generale non è validamente composta e non potrà deliberare validamente se
non quando almeno tre quarti dei membri sono presenti o validamente rappresentati e le
decisioni dellAssemblea Generale saranno prese a maggioranza dei membri presenti o
rappresentati.
Nel caso di parità di voti la proposta si considera rigettata.
Le decisioni dellAssemblea generale sono scritte in un registro firmato dal
presidente e conservate nella sede sociale dellassociazione che le terrà a
disposizione dei membri.
TITOLO IV
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
Articolo 14
L'associazione è amministrata da un Consiglio dAmministrazione
eletto per 2 anni dallAssemblea
Generale.
Ogni membro nomina un amministratore (e un
supplente) per il Consiglio dAmministrazione, le nomine sono sottoposte alla
ratifica dell'Assemblea Generale.
Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario
Generale e il Tesoriere dellAssociazione.
Gli amministratori non contraggono, in ragione delle loro funzioni, alcuna responsabilità personale e sono responsabili solo dellesecuzione del loro mandato.
L'incarico di amministratore è esercitato a titolo gratuito.
Il mandato dellamministratore è rinnovabile.
Tutti gli amministratori saranno revocati dallAssemblea Generale qualora lAssociazione
che rappresentano cessi di essere membro.
Lesclusione può essere pronunciata
solo dopo che linteressato sia stato informato preventivamente con un lasso di tempo
ragionevole per iscritto della proposta della sua esclusione, che sia stato ascoltato
dall'Assemblea Generale su questa questione e questa deve, per pronunciare un'esclusione,
riunire l'unanimità dei voti presenti o rappresentati, tranne quelli del membro che ha
candidato questo amministratore.
Articolo 15
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce a seguito della convocazione del Presidente. Non può deliberare
se la maggioranza dei suoi membri non sono presenti o rappresentati.
Tutti gli amministratori possono per lettera, telegramma,fax o posta elettronica delegare
un altro membro del consiglio.
Ogni amministratore non può detenere più di una delega.
Le decisioni vengono prese a maggioranza con
i tre quarti dei voti.
Il Consiglio di Amministrazione si riunirà almeno tre volte lanno.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono ugualmente svolgersi per
teleconferenza o video-teleconferenza.
In questo caso luogo dello svolgimento della riunione si considera quello ove si trovano
il Presidente e la persona incaricata della redazione del verbale.
Articolo 16
Spetta al consiglio di amministrazione assicurare lunità dellassociazione.
Il Consiglio di Amministrazione esercita i
più ampi poteri per lamministrazione
e la gestione dellAssociazione. Inoltre il Consiglio di Amministrazione eserciterà
tutti i poteri che non sono espressamente riservati allAssemblea Generale.
Il Consiglio di Amministrazione può anche delegare lordinaria amministrazione dellassociazione
al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad una persona delegata.
Gli atti esorbitanti lordinaria amministrazione che impegnano lAssociazione sono sottoscritti
congiuntamente dal Presidente e dal Vice-Presidente o dal presidente e dal Segretario
Generale, i quali non dovranno giustificare i propri poteri nei confronti dei terzi.
Il diritto di ricorrere in giudizio sarà esercitato per iniziativa e diligenza del
Presidente o del sostituto debitamente
delegato dal Presidente.
TITOLO V
QUOTE, RISORSE E CARICHE
Articolo 17
Ciascuna associazione membra sosterrà direttamente le spese dei propri delegati.
Articolo 18
I membri si
impegnano a corrispondere una quota associativa che sarà stabilita dallAssemblea
Generale con il consenso di tutti i membri.
L'Assemblea Generale può stabilire delle quote associative
di importo diverso che tengano conto della
natura dei membri , del tipo di attività e delle loro possibilità contributive. La
modalità di calcolo della quota è specificato nel Regolamento Organizzativo Interno.
Articolo 19
In caso di scioglimento dellAssociazione, lAssemblea
generale nominerà il o i liquidatori, determinerà i poteri e indicherà l'assegnazione
dell'attivo netto sociale.
Questa assegnazione dovrà essere obbligatoriamente effettuata a favore di un ente
benefico.
Lo scioglimento dellAssociazione non potrà essere deciso che dallAssemblea
generale riunita con il quorum previsto dallarticolo
22 del presente statuto.
Lo scioglimento può essere anche pronunciato su richiesta del Pubblico Ministero o di
qualsiasi interessato nei quattro casi seguenti:
- impiego di capitali o delle rendite dellassociazione per uno scopo diverso
rispetto a quello per il quale lassociazione è stata costituita;
- insolvenza;
- sopravvenuta mancanza degli amministratori;
- perseguimento di uno scopo contrario allordine pubblico o alla morale.
Salvo disposizioni statutarie o dellassemblea statutariamente
designata a questo scopo, il Tribunale di Prima Istanza, su richiesta motivata del
Pubblico Ministero , o di qualsiasi interessato nomina i liquidatori che opereranno sulla base delle disposizioni delle
leggi belghe sulle società commerciali.
Lattivo netto dopo la liquidazione non può essere assegnato ai Membri se non sino
al massimo della concorrenza dei loro apporti e l'organizzazione alla quale è attribuito
l'attivo netto dopo la liquidazione deve essere senza scopo di lucro.
Articolo 20
L'esercizio sociale decorre
dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno.
Eccezionalmente, il primo esercizio inizia il
30 maggio 2001 e avrà termine il 31 dicembre 2001.
Articolo 21
I bilanci consuntivi e preventivi saranno annualmente sottoposti allapprovazione dellAssemblea Generale che si terrà ogni anno come previsto allart. 9 del presente statuto.
Articolo 22
Qualsiasi modifica al presente statuto, lo scioglimento e la
liquidazione dellAssociazione non possono essere prese se non attraverso
una decisione dellAssemblea Generale riunita con la presenza di tre quarti dei membri e con la delibera di almeno tre quarti dei
membri presenti o validamente rappresentati nella riunione.
Tutto ciò che non è previsto espressamente
dal presente statuto è regolato dalla legge del 25 ottobre 1919 modificata con legge 6
dicembre 1954 del 30 giugno 2000 che
disciplina le associazioni internazionali con scopo scientifico.
Atto scritto e sottoscritto a Bruxelles alla data qui sottoindicata in tanti esemplari
originali quanti sono i fondatori, ovvero quattro esemplari originali, avendo ogni
fondatore ricevuto l'esemplare che gli spetta. Un quinto esemplare è firmato ai fini di
essere sottomesso all'approvazione del Ministero di Giustizia.